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Associazione A.MA.DI.R. - Alumni Master in Diritto della Rete

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35138 - PADOVA (IT)

Fax 0039 04921064376

Codice Fiscale: 92208190287

Email: info@amadir.it

Webmail: http://mail.dirittodellarete.net

 

03/05/2010 23:20

SERRATA WEB. Quando i diritti sono un lusso

L’eterna battaglia tra proprietà e libertà che campeggia nell’Internet ci lascia indulgere in un angosciante pensiero: stiamo andando verso una società in cui i diritti vengono considerati sempre più un lusso.

 

L’ennesimo esempio qui in Italia è giunto dal tentativo di emendamento all’art. 18 della legge comunitaria proposto dal leghista Giovanna Fava poi non andato a buon fine. L’emendamento prevedeva la responsabilità degli operatori di rete per le eventuali condotte illecite degli utenti. In pratica, secondo questa disposizione si sarebbe dovuto consentire a qualsiasi soggetto interessato di chiedere a un provider la rimozione di un contenuto considerato illecito. Si tratta di una modifica nata come proposta anticontraffazione in tema di commercio elettronico che ha rischiato di diventare l’ennesimo mezzo di censura.

In questo senso gli esempi si sprecano. Pensiamo ancora alla bozza di Regolamento sul diritto d’autore in Rete di AGCOM che poi fortunatamente è stata stoppata. Pensiamo ad altri casi anche oltre oceano come il SOPA (Stop Online Piracy Act – proposta di legge USA contro la pirateria informatica) o il PIPA (Protect IP Act). Quest’ultimo ancora più pericoloso in quanto opera sui protocolli IP. Vogliamo poi parlare del fratellino UE di questi progetti normativi come ACTA. La disposizione commerciale, costruita a immagine delle multinazionali, che potrebbe mettere a rischio le libertà civili online, oltre a condizionare ad esempio il commercio di prodotti “pubblici” come i farmaci generici, equiparando un qualsiasi prodotto contraffatto a un contenuto online “illegale”. Inoltre potrebbe predisporre delle linee guida su come controllare e sanzionare gli ISP e le piattaforme di condivisione online che veicolano o favoriscono il flusso di materiale coperto da Copyright.

 

Contro questi progetti normativi si è alzata la protesta dei maggiori operatori della circolazione dei contenuti digitali schierati per i diritti digitali e la libertà di espressione che hanno fatto passare alla storia il giorno 18 gennaio 2012 come il giorno della serrata web.

La protesta che ha fatto più notizia è stata quella di Wikipedia, risultata inaccessibile (o quasi): tutte le pagine sono state “coperte” da una pagina, su sfondo nero, che spiegava le ragioni della protesta e invitava a informarsi sui provvedimenti e a contattare i politici del Senato e del Congresso per manifestare personalmente il proprio dissenso con le leggi in discussione.

La protesta ha coinvolto centinaia di altri siti: Google ha oscurato il suo logo, all’indirizzo Google.com, con un grosso banner nero. Tra gli aderenti ci sono stati anche Mozilla,; WordPress; Good.is; e ancora siti molto celebri tra cui Vimeo, Tumblr, Flickr e decine di altri meno noti e di blog personali.

 

In generale comunque si registra un trend allarmante in tema di diritti.

Nello scenario digitale i titolari dei diritti proprietari (marchi o autore) sono stufi di tutti questi lacci e laccioli a tutela della libertà della persona. I torti subiti in termini di contraffazione e di pirateria non ce li ripaga nessuno. Sembrano dire tutti questi tentativi di normativizzare. Anzi siamo costretti anche a pagare le spese di giustizia per chiedere al giudice l’inibitoria a queste condotte. E’ un inutile spreco di tempo e di denaro. Occorre semplificare: ci vorrebbe una legge che dia la possibilità di intimare direttamente al provider che ospita contenuti illeciti di rimuoverli immediatamente dalla sua piattaforma.

Ma scusate…e la creatività…..e l’innovazione….e la ricchezza della condivisione e della convergenza…e ..una nuova cultura basata sulla cooperazione anziché sull’esclusione?

Avv. Deborah Bianchi

Responsabilità degli ISP: ultimi orientamenti della giurisprudenza comunitaria

La giurisprudenza comunitaria ha recentemente avuto modo di pronunciarsi in materia di responsabilità degli Internet Service Provider (ISP) nelle fattispecie in cui, mediante la prestazione dei loro servizi, vengano realizzate violazioni della proprietà industriale o del diritto d’autore.

La responsabilità degli ISP è disciplinata nella direttiva comunitaria sul commercio elettronico e sui servizi della società dell’informazione CE 2000/31 – attuata in Italia con il d. lgs 70/2003 - in cui vengono distinte tre tipologie di prestatori di servizi nella società dell’informazione, a seconda che l’ISP fornisca servizi di mere conduit c.d. anche acces provider (consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione); di caching (consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio) o di hosting (consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio) (si cfr. artt. 14, 15 e 16 d lgs 70/2003).

Per tali fattispecie la direttiva comunitaria prevede l’assenza di un obbligo generale di sorveglianza specificando che “Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite”; tuttavia precisa che ”Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore è comunque tenuto: ad informare senza indugio l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell'informazione; a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite” ed in ogni caso, “Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente” (art. 17 d. lgs 70/2003).

La Corte di Giustizia delle CE è recentemente intervenuta sul punto con due pronunce, sentenza del 12 luglio 2011 della CGCE - L’Oreal Vs Ebay) e la sentenza 16 febbraio 2012 della CGCE – Sabam Vs Netlog , meglio specificando gli ambiti di responsabilità degli ISP.

*****

“L’art. 14, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»), deve essere interpretato nel senso che esso si applica al gestore di un mercato online qualora non abbia svolto un ruolo attivo che gli permette di avere conoscenza o controllo circa i dati memorizzati. Detto gestore svolge un ruolo attivo siffatto allorché presta un’assistenza che consiste in particolare nell’ottimizzare la presentazione delle offerte in vendita di cui trattasi o nel promuoverle. Quando non ha svolto un ruolo attivo nel senso indicato al comma precedente e dunque la sua prestazione di servizio rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 14, n. 1, della direttiva 2000/31, il gestore di un mercato online, in una causa che può comportare una condanna al pagamento di un risarcimento dei danni, non può tuttavia avvalersi dell’esonero dalla responsabilità previsto nella suddetta disposizione qualora sia stato al corrente di fatti o circostanze in base ai quali un operatore diligente avrebbe dovuto constatare l’illiceità delle offerte in vendita di cui trattasi e, nell’ipotesi in cui ne sia stato al corrente, non abbia prontamente agito conformemente al n. 1, lett. b), del suddetto art. 14”.

Nella prima fattispecie, la società L’Oreal promuoveva azione giudiziale nei confronti del sito Internet ebay.uk.com, contestando la circostanza che numerosi utenti avevano messo in vendita -per il tramite del sito - prodotti contraffatti e privi di imballaggio originale e che Ebay aveva usato gli annunci di offerta dei prodotti per il posizionamento nei motori di ricerca.

La Cgce, interpellata a dirimere pregiudizialmente alcune questioni inerenti i limiti della privativa industriale e l’eventuale responsabilità del gestore del sito ai sensi della direttiva comunitaria, pone delle importanti puntualizzazioni interpretative sulla responsabilità degli ISP.

La decisione de quo rileva, innanzitutto, per l’antecedente logico - risolto positivamente dalla corte - circa la possibilità di qualificare il sito internet eBay quale ISP o meglio figura assimilabile a cui è possibile applicare la disciplina della direttiva comunitarie sui soggetti della società dell’informazione.

In tal senso viene chiarito che “si può pertanto ritenere che la figura di gestore di un mercato on line, può essere assimilata a quella degli ISP specificando che l’attività di far comparire, per i propri clienti venditori, offerte in vendita da essi provenienti segni corrispondenti a marchi sul proprio sito, segni di cui non è il gestore del sito a far direttamente uso, va fatta rientrare nel concetto di “prestatore intermediario” di cui alla direttiva 2000/31”.

Premessa l’applicabilità della direttiva comunitaria, la Corte si sofferma sull’interpretazione della normativa sulla responsabilità degli ISP e dei relativi esoneri, precisando che l’ambito di irresponsabilità dell’ISP va valutato in concreto, considerando il ruolo – attivo o meno – e la fattiva possibilità di avere conoscenza o controllo dei dati memorizzati; ferma restando l’inapplicabilità di tale deroga, nel caso in cui il gestore di un mercato online abbia scoperto l’esistenza di un’attività o di un’informazione illecite a seguito di un esame effettuato di propria iniziativa, nonché la situazione in cui gli sia notificata l’esistenza di un’attività o di un’informazione siffatte[1].

Ciò precisato in ordine alla corretta interpretazione dei canoni della direttiva, la Corte specifica che “gli artt.12-15 della direttiva 2000/31 mirano a limitare le ipotesi in cui, conformemente al diritto nazionale applicabile in materia, può sorgere la responsabilità dei prestatori intermediari di servizi della società dell’informazione. È pertanto nell’ambito di tale diritto nazionale che vanno ricercati i presupposti per accertare una siffatta responsabilità, fermo restando però che, ai sensi dei summenzionati articoli della direttiva 2000/31, talune fattispecie non possono dar luogo a una responsabilità dei detti prestatori (sentenza Google France e Google, cit., punto 107)”.

****

“le direttive 2000/31/ sul commercio elettronico; 2001/29/CE sull’armonizzazione del diritto d’autore e 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale lette in combinato disposto e interpretate alla luce delle esigenze di tutela dei diritti fondamentali applicabili, devono essere interpretate nel senso che ostano all’ingiunzione, rivolta da un giudice nazionale ad un prestatore di servizi di hosting, di predisporre un sistema di filtraggio: delle informazioni memorizzate sui server di detto prestatore dagli utenti dei suoi servizi; che si applichi indistintamente nei confronti di tutti questi utenti; a titolo preventivo; a spese esclusive del prestatore, e senza limiti nel tempo, idoneo ad identificare i file elettronici contenenti opere musicali, cinematografiche o audiovisive rispetto alle quali il richiedente il provvedimento di ingiunzione affermi di vantare diritti di proprietà intellettuale, onde bloccare la messa a disposizione del pubblico di dette opere, lesiva del diritto d’autore”.

Ancora più recentemente la Corte di giustizia dell’Unione europea si è pronunciata, con sentenza 16 febbraio 2012, nella causa Sabam Vs Netlog.

La Sabam, società belga di gestione dei diritti degli autori, compositori ed editori di opere musicali, promuoveva azione giudiziale nei confronti di Netlog, un social network con circa 90milioni di iscritti, per ottenere l’inibizione della messa a disposizione illecita di opere musicali o audiovisive, oltre all’applicazione di una sanzione pecuniaria di 1.000 euro per ogni giorno di ritardo.

Netlog resisteva alla richiesta rilevando che il gestore di una rete sociale in linea non può essere costretto a predisporre un sistema di filtraggio generale, riguardante tutti i suoi utenti, per prevenire l'utilizzo illecito di opere musicali e audiovisive, venendosi diversamente a determinare l’imposizione di un obbligo generale di sorveglianza in contrasto con la direttiva sul commercio elettronico.

La CGCE, ferma la possibilità degli stati nazionali di imporre obblighi di sorveglianza di carattere specifico (atteso che il 47° considerando vieta solo gli obblighi di sorveglianza di carattere generale), precisa l’illegittimità delle misure nazionali che obblighino un prestatore intermedio, come un prestatore di servizi di hosting, a realizzare una sorveglianza attiva su tutti i dati di ciascuno dei suoi clienti per prevenire qualsiasi futura violazione di diritti di proprietà intellettuale, in quanto incompatibile con l’articolo 3 della direttiva 2004/48, per cui le misure contemplate da detta direttiva devono essere eque, proporzionate e non eccessivamente costose.

Oltre all’esigenza di garantire un giusto equilibrio tra tutela del diritto di proprietà intellettuale e libertà d’impresa dei prestatori di servizi di hosting, si osserva che l’ingiunzione richiesta “rischierebbe di ledere la libertà di informazione, poiché tale sistema potrebbe non essere in grado di distinguere adeguatamente tra un contenuto illecito ed un contenuto lecito, sicché il suo impiego potrebbe produrre il risultato di bloccare comunicazioni aventi un contenuto lecito. Infatti, è indiscusso che la questione della liceità di una trasmissione dipende anche dall’applicazione di eccezioni di legge al diritto d’autore che variano da uno Stato membro all’altro. Inoltre, in determinati Stati membri talune opere possono rientrare nel pubblico dominio o possono essere state messe in linea a titolo gratuito da parte dei relativi autori (v., per analogia, sentenza Scarlet Extended, cit., punto 52)”.

 

 Avv. Maela Coccato



1  Sul punto la Corte precisa che “pur non essendo la semplice notifica elemento sufficiente a comportare la responsabilità dell’ISP, costituisce, di norma, un elemento di cui il giudice nazionale deve tener conto per valutare, alla luce delle informazioni così trasmesse al gestore, l’effettività della conoscenza da parte di quest’ultimo di fatti o circostanze in base ai quali un operatore economico diligente avrebbe dovuto constatare l’illiceità”.

Quando l’ufficiale giudiziario diventa telematico

Le comunicazioni di cancelleria a mezzo PEC diventeranno presto regola e non eccezione!

Ebbene sì. La saga continua e, da quando ci siamo lasciati sulle pagine di questo sito negli ultimi mesi del 2011 (Cfr. articolo di Nicola Gargano – Quando il processo non è più telematico PECcato ), la Legge di Stabilità 2012 ha sicuramente accelerato i tempi, costringendo i Tribunali di mezza Italia ad adeguarsi ad uno strumento di notifica già previsto a tutti gli effetti dal codice di procedura civile.
L’articolo 136 del codice civile, così come novellato dalla legge dalla Legge 12 novembre 2011, n. 183, prevede infatti che Il cancelliere, con biglietto di cancelleria in carta non bollata, fa le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e dà notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge tale forma abbreviata di comunicazione.
Al secondo comma si prevede che Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e, solo in via estremamente subordinata il terzo comma prevede che, se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o è rimesso all’ufficiale giudiziario per la notifica.
Restano ferme inoltre le disposizioni dell’articolo 51 del d.l. 112 del 2008, secondo il quale, le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alle parti che non hanno provveduto ad istituire e comunicare l'indirizzo elettronico, sono fatte presso la cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario.
Viene dunque ribadito il concetto secondo cui, la casella PEC dell’avvocato, diventa  il nuovo domicilio elettronico presso cui potranno essere inviate, con valore legale, tutte le comunicazioni di cancelleria che, fino ad oggi, venivano inviate a mezzo ufficiale giudiziario, con notevolissimo dispendio di risorse economiche per il sistema giustizia.
Per la verità chi segue queste pagine, è già al corrente che, ad oggi, sono numerosissimi i distretti di corti di appello dove gli ufficiali giudiziari non bussano alle porte degli studi con risultati più o meno felici.
Esempio di grande efficienza è sicuramente il distretto di Milano, mentre, fanalino di coda, appare essere il distretto di Corte d’Appello di Venezia in cui, al momento in cui si scrive, vige un provvedimento del Presidente del Tribunale, emesso in data 29/12/2011, con il quale si sancisce che, rilevata la necessità di provvedere in via temporanea urgente, alla trasmissione sicura dei provvedimenti, viene disposto in via temporanea e urgente che le comunicazioni dei provvedimenti vengano effettuate dalle cancellerie non solo per via telematica, ma anche a mezzo telefax, prevedendo, per i disservizi più gravi, la rimessione in termini.
Quanto ai restanti uffici, invece, c’è da segnalare in data odierna il comunicato del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari con il quale si informano gli iscritti che, il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, ha comunicato che a decorrere dal  31 Gennaio 2012 "le comunicazioni inviate tramite posta elettronica certificata avranno pieno valore legale". Ciò comporta che, dal 31/01/2012, gli uffici giudiziari della Corte di Appello di Bari, in applicazione dell'art.136 c.p.c. come modificato dalla legge 183/2011, provvederanno a comunicare i biglietti di cancelleria tramite PEC, ovvero mediante deposito in Cancelleria.
Nel panorama giudiziario italiano, il comunicato effettuato ai colleghi baresi, costituisce un passo importante verso la completa digitalizzazione degli uffici giudiziari, se è vero, come sembra, che il Ministero della Giustizia si sta attivando per conferire valore legale delle notifiche telematiche a mezzo PEC in tutti i tribunali italiani. (cfr. http://www.processociviletelematico.eu/2012/01/avvio-valore-legale-notifiche.html )
Tuttavia, è  opportuno  rammentare che, il valore legale delle comunicazioni, ai sensi dell’articolo 35 del decreto ministeriale n. 44 del 21.2.2011 (Regole tecniche per l’uso delle PEC nel processo civile e penale), potrà essere conferito solo da un decreto dirigenziale emesso dalla DGSIA (Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati).
Al momento in cui si scrive, non vi è ancora traccia di tali decreti, tanto per il distretto di Corte di Appello di Bari, quanto per gli altri distretti di Corte di Appello in cui fino a ieri gli ufficiali giudiziari bussavano alle porte degli studi.
Bisogna prendere atto dunque che, l’unica comunicazione ufficiale al momento in cui si scrive, è il comunicato del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari in cui si parla di una comunicazione e non di un decreto dirigenziale.
E’ evidente tuttavia, che tale situazione di incertezza non può costituire un alibi per quegli avvocati (per la verità ancora troppi!) ancora sprovvisti di quel cosiddetto domicilio professionale dematerializzato che, dal 19 novembre 2011, è costituito esclusivamente dall’indirizzo PEC comunicato al proprio consiglio dell’ordine di appartenenza.
E’ lecito auspicarsi pertanto l’emissione in tempi record dei decreti dirigenziali che, formalmente, avvieranno il valore legale delle notifiche a mezzo PEC in tutti i tribunali italiani e, a quel punto, non possedere una PEC o non averla comunicata al proprio ordine potrebbe diventare un vero PECcato!


to be continued...


Nicola Gargano, 1.2.2012

Quando il processo non è più telematico: PECcato!

un caso di "digital divide" nella giustizia italiana

 

Come sapete, lo scorso 19 novembre si è completato il passaggio del processo civile telematico dalla vecchia piattaforma basata su gestore centrale e CPECPT alla PEC tradizionale che ogni avvocato, ai sensi del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, doveva comunicare al proprio ordine entro il 29.11.2009

 

Dal 19 novembre scorso dunque, i biglietti di cancelleria telematici - come prescritto dalle regole tecniche del ministero della giustizia del 18.4.2011 ed in applicazione del decreto legge 29 novembre 2009 n. 193 successivamente convertito nella legge 22 febbraio 2010 - verranno inviati non più presso la Casella di Posta Elettronica Certificata per il Processo Civile Telematico (CPECPT) raggiungibile presso punti di accesso privati o gestiti direttamente dagli ordini, ma direttamente all’indirizzo PEC comunicato da ogni avvocato al proprio ordine di appartenenza ai sensi decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.

 

Sul funzionamento dei due sistemi, non mi soffermo rimandando i gentili lettori alle slide proiettate nel corso del convegno Amadir: “l’avvocato digitale: quando il processo è telematico”tenutosi a Venezia lo scorso 27 maggio".

L’associazione Amadir si è come sempre impegnata con successo nella formazione dei colleghi sulle novità in tema di informatizzazione del processo civile e, anche in occasione del convegno dello scorso 27.5.2011 i relatori intervenuti (Avv.ti Maela Coccato e Nicola Gargano rispettivamente presidente e vicepresidenti Amadir, l’ing. Giulio Borsari del Ministero della Giustizia, l’ing. Paolo della Costanza di Giuffrè Informatica e la Dott.sa Sabrina Fatur, direttore del Tribunale dei minori di Trieste) illustrarono ai colleghi veneti le importanti novità in tema di processo civile telematico, focalizzandosi anche sull’imminente passaggio alla PEC avvenuto poi il 19 novembre scorso.

Un passaggio quest’ultimo che, anche in considerazione di quanto emerso nel convegno veneziano, sarebbe dovuto avvenire in maniera assolutamente indolore, consentendo agli avvocati una perfetta continuità, tanto nella ricezione degli atti quanto nel deposito di atti telematici a valore legale.

Ad oggi infatti, a fronte di ben 4 distretti di Corti di Appello e 19 Tribunali dove le comunicazioni di cancelleria telematiche sono già attive e rivestono completo valore legale, non possono essere giustificati ritardi nel passaggio da una piattaforma ad un'altra e soprattutto, tali ritardi ed inconvenienti, non possono certo ricadere sui principali utenti del sistema giustizia, ovvero gli avvocati.

Tante promesse purtroppo rimaste su carta, poiché, nel momento in cui si scrive, molti tra i principali ordini italiani, non hanno ancora comunicato gli albi completi di indirizzo PEC. Le cause di tale enorme disguido, sono purtroppo sconosciute e, divulgare ad oggi quelle che in gergo vengono chiamate  “voci di corridoio” non apparirebbe corretto.

Tuttavia, quel che più conta è che un passaggio definito qualche mese fa come “indolore”, è stato talmente “doloroso” da lasciare migliaia di colleghi ancora in balia della vecchia carta e costringendoli a chilometriche code in cancelleria per ritirare i propri biglietti di cancelleria, in quei distretti di corti di appello dove gli ufficiali giudiziari non bussano da tempo alle porte degli studi.

Per comprendere meglio l’estrema gravità della situazione riporto in questa sede uno stralcio di una Ordinanza del Tribunale Milano III sez. civile - 13 gennaio 2010 – dott.sa Terni

….Deve preliminarmente esaminarsi l'eccezione relativa alla tardività del reclamo, sollevata dalla reclamata. Assume quest'ultima che poiché il provvedimento impugnato è stato depositato il giorno 10 novembre 2009, e comunicato alle parti per via telematica lo stesso giorno, il reclamo è tardivo, in quanto proposto con atto depositato il 18 dicembre 2009. L’eccezione è fondata….. Ai sensi dell'art 51 della legge 6/8/2008 n. 133 le notificazioni e comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, relativa al processo telematico, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alla parte costituita e al consulente che non hanno comunicato l'indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la cancelleria.

Dunque poiché l'Avv. non risulta essere compreso tra i soggetti muniti di casella di posta elettronica abilitata, la comunicazione dell'ordinanza reclamata è avvenuta mediante deposito in cancelleria, cosicché dalla data di deposito decorrono i termini per proporre reclamo avverso il provvedimento.

Dunque nessun rilievo assume la circostanza che il difensore della parte reclamante non sia dotato di "smart Card" come dedotto dallo stesso alla udienza, necessaria solo ai fini della c.d. firma digitale, dato che lo stesso difensore , privo di una propria casella di posta elettronica, non può essere destinatario di alcun avviso telematico .

Ne consegue che, fin dallo scorso sabato 19 novembre i numerosi colleghi che operano su fori quali quello milanese, ma iscritti ad albi che non hanno ancora inviato i propri elenchi aggiornati, potrebbero subire ingenti danni alla propria attività professionale.

Di questi danni tuttavia ne risponderanno i singoli malcapitati professionisti, poichè ne i loro clienti e ne tantomeno le compagnie che assicurano la loro attività professionale, sono a conoscenza  della grave situazione finora descritta.

Non v’è dubbio che una previsione più graduale del passaggio alla posta elettronica certificata – magari mantenendo in vita il gestore centrale, quantomeno fino al completamento delle operazioni di censimento delle PEC degli avvocati – avrebbe sicuramente giovato a tutti quegli utenti che, per mancanza di organizzazione delle istituzioni, si trovano oggi coinvolti in una sorta di “digital divide”  del processo civile telematico, con il rischio peraltro di gravi responsabilità professionali.

to be continued...

Nicola Gargano

 

Slide Avv. Gargano - Quando il processo è telematico

Slide Ing. Borsari - Quando il processo è telematico

Ordinanza del Tribunale Milano III sez. civile - 13 gennaio 2010 – dott.sa Terni

Post Eventum: La tua azienda e internet, l'avvocato consiglia

Tenutosi il 25.11.2011 presso il polo tecnologico di Rovereto

 

Il 25 novembre 2011 si è svolto a Rovereto il seminario, organizzato da Trentino Sviluppo, intitolato “ Internet e l'azienda, l'avvocato Consiglia”

La nostra Associazione ha accolto con molto piacere l'invito di Trentino Sviluppo di approfondire le tematiche del rapporto tra Internet e le imprese; rapporto che, se da un lato rappresenta un'opportunità per le aziende (di visibilità, di sviluppo e di crescita), può essere anche fonte di problemi che vanno affrontati e, se possibile prevenuti.


Ormai tutti gli operatori economici conoscono la rete ed i sicuri vantaggi che essa offre permettendo di comunicare in modo immediato e diretto senza barriere geografiche o temporali; di sperimentate un nuovo modo di essere presenti ed operare nel mercato, senza la necessità di una rete di vendita, senza limiti di orario, con possibilità di meglio organizzare il magazzino a seconda degli ordini: Tutto ciò a costi accessibili non solo alle grandi azienda ma anche alle PMI.

Come premesso, tuttavia, l'operatività in rete per le aziende può incontrare alcune problematiche che sono state affrontate nel seminario.


Innanzitutto i primi problemi possono già derivare dalla mera presenza in rete di un'azienda. Problemi relativi alla sua immagine, alla tutela dei suoi prodotti e dei suoi segni distintivi (marchi, nomi a dominio). Su tali questioni vi invito alla lettura delle slides dell'avv. Vera Caroli e del dott. Mauro Dell'Università.


In secondo luogo, sono state affrontate le problematiche derivanti dall'operatività dell'azienda in rete ed in particolare gli obblighi, legislativi e contrattuali, derivanti dalla disciplina sull'e-commerce. Sull'argomento potete vedere le mie slides.


Sono seguiti due interventi, il primo del dott. Raja Marazzini, sull'uso del cloud computing perl'azienda, ed il secondo di Tiziano Tresanti che ha illustrato l'esperienza della sua azienda, operante esclusivamente nel web.


L'avv. Nicola Gargano ha illustrato agli imprenditori presenti le novità normative in materia di Pec. Materia quanto mai attuale visto l'obbligo di comunicazione al registro delle imprese del proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata entro il 29 novembre (con proroga di fatto al 31/12/2011, in virtù di circolare diffusa alle camere di commercio con cui si invitano le camere di commercio locali a non applicare sanzioni sino alla data del 31.12.2011).


Da ultimo, l'avv. Lisa Grecchi si è occupata delle problematiche privacy in rete dell'azienda.


Un ringraziamento doveroso, a Trentino Sviluppo ed in particolare all'Ing. Luca Capra per l'organizzazione del seminario; ai relatori ed agli imprenditori presenti che con le loro domande e riflessioni hanno stimolato un interessante dibattito.


Maela Coccato


Le slides del convegno possono essere visionate e scaricate dai seguenti link:

 

Slide Avv. Caroli - La tua azienda e internet, l'avvocato consiglia

Slide Dott. Dell'Università - La tua azienda e internet, l'avvocato consiglia

Slide Avv. Coccato - La tua azienda e internet, l'avvocato consiglia

Slide dott. Marazzini e Tresanti - La tua azienda e internet, l'avvocato consiglia

Slide Avv. Gargano - La tua azienda e internet, l'avvocato consiglia

Slide Avv. Grecchi - La tua azienda e internet, l'avvocato consiglia

La tua azienda e internet, l'avvocato consiglia

La partecipazione è libera e gratuita ed è stato chiesto l'accreditamento ai fini della formazione professionale continua per gli avvocati.

Cosa
Quando 25/11/2011
da 04:00 pm al 07:30 pm
Dove Polo tecnologico di Rovereto
Aggiungi l'evento al calendario vCal
iCal

 

Ore 16.15 Registrazione dei partecipanti

Ore 16.30 Apertura lavori Patrizia Ballardini trentino sviluppo

Ore 16.40 Tutela del diritto all’immagine delle imprese in rete avv. vera caroli

brand reputation e registrazione dei nomi a dominio dott. Mauro dell’università

E-commerce e problematiche del commercio elettronico avv. Maela coccato

Ore 18.00 due casi aziendali: cloud computing, dott. raja Marazzini airpim, ing. tiziano tresanti

PEC. Utilizzo e valore delle comunicazioni avv. nicola gargano

La tutela della Privacy in rete avv. Lisa grecchi

convegno rovereto

A.MA.DI.R. a E-Privacy 2011, Firenze, 3-4 giugno 2011

Il 3 e 4 giugno a Firenze in Palazzo Vecchio (Salone dei 200 / Sala della Miniatura) si svolgera' l'edizione 2011 di e-privacy , il convegno dedicato ai problemi della privacy nell'era digitale.

Cosa
Quando 03/06/2011 09:00 al
04/06/2011 17:00
Dove Firenze
Aggiungi l'evento al calendario vCal
iCal

Sono disponibili il programma del convegno e gli abstract degli
interventi.
Maggiori particolari su http://e-privacy.winstonsmith.org/
Contatto stampa info@winstonsmith.org - 347/8530279.

Il convegno si aprira' la mattina di venerdi 3 nel Salone dei 200; nel
pomeriggio si trasferira' nella Sala della Miniatura dove continuera'
anche sabato 4.

La sede del convegno, Palazzo Vecchio e' il Municipio di Firenze in
Piazza della Signoria 1.
E' facilmente raggiungibile, 5 minuti a piedi, dalla stazione
ferroviaria di Santa Maria Novella, dove e' anche possibile arrivare in
automobile, utilizzandone il parcheggio sotterraneo.
Dall'aereoporto Amerigo Vespucci sono disponibili taxi (10 minuti ca.)
od autobus dedicato (costo 4 euro, partenze ogni 30 minuti).
La partecipazione e' libera ma la capienza della sala e' limitata; si
consiglia quindi di effettuare la preregistrazione inviando una mail
all'indirizzo iscrizioni-eprivacy@winstonsmith.org.

Tema dell'edizione 2011
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I confini, una volta chiaramente percepibili, tra noi stessi e la Rete,
stanno cambiando, spostandosi e contemporaneamente diventando
indistinti.
Il successo delle comunita' sociali sta rendendo confuso il confine tra
la persona digitale e la Rete.

Il Cloud Computing, il SaaS (software as a service - software come
servizio) e l'utilizzo sempre piu' diffuso di apps su smartphone e pad
modificano radicalmente i rapporti di interdipendenza tra i cittadini
della Rete e chi fornisce loro software e servizi.
Nel modello Cloud l'utente non possiede, non controlla e non conosce il
software che usa, che e' sotto il totale controllo dei fornitori di
servizi Cloud.

E se e' vero, come dice Lessig, che solo il software e' la legge del
cyberspazio, questo portera' inevitabilmente ad un'alterazione dei
rapporti di potere tra utenti e fornitori, gia' strutturalmente
sbilanciati, a favore di questi ultimi.

Gli utenti che abbandoneranno il software tradizionale per adottare il
modello Cloud rinunceranno completamente alla non grande quota di potere
che oggi detengono; rinunceranno ad essere "cittadini digitali" per
diventare "consumatori digitali".

Il modello Cloud implica inoltre la rinuncia al controllo ed al possesso
dei dati, delegando anche questo ai fornitori di Cloud prescelti.
E se l'Io digitale e' formato dai nostri dati, sia quelli pubblici ma
soprattutto da quelli che manteniamo privati, perderne il controllo
equivale ad una dissoluzione della persona digitale nel mare non piu'
limpido ma infido di una Rete formata da fornitori e consumatori, e non
piu' da individui.

Programma del Convegno
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venerdi 3 giugno
09:00 - 09:20 ----- Registrazione partecipanti
09:20 - 09:30 ----- Saluto degli organizzatori - Marco Calamari -
Progetto Winston Smith

09:30 - 10:00 - Il contratto e gli SLA con il cloud service provider -
Lucilla Mancini, Robert Rosen
10:00 - 10:30 - Cloud computing, un'opportunita' di cui comprendere
vantaggi e rischi, per privati ed aziende - Marco Piermarini
10:30 - 11:00 – Il Diritto all’anonimato nella Societa'
dell’Informazione - Alessandro Rodolfi
11:00 - 11:30 - Trattamento dei dati personali e responsabilita'
nell'era del cloud computing: istruzioni per l'uso - Stefano Aterno
11:30 - 11:45 La responsabilità penale del cloud service provider -
Francesco P. Micozzi

11:45 - 11:50 ----- break
11:50 - 12:30 - votazione e consegna dei Big Brother Award Italia 2011

12:30 - 13:00 - Responsable Disclosure: quanto e' efficace nel
contrastare il fenomeno del data leaking? - Marco Ortisi
13:00 - 14:30 ----- pausa pranzo
14:30 - 15:00 - Security, Privacy e Data retention nel cloud scenario.
Aspetti di diritto penale sostanziale e processuale - S. Marcolini, E.
Colombo, R. Flor
15:00 - 15:30 - Guardiamoci in faccia, nonostante le nuvole - Alessio
L.R. Pennasilico
15:30 - 16:00 - Il cloud data storage: stato dell'arte, rischi e tutela
della privacy - Yvette Agostini, Valerio Vertua

16:00 - 16:30 ---- break

16:30 - 17:00 - Il Cloud, tra contrattualistica e privacy - Simone
Bonavita
17:00 - 17:30 - Le Procure nella nuvola: data retention e cloud
forensics - Carlo Blengino, Monica Senor
17:30 - 18:00 - Negabilita' plausibile su disco: luci e ombre di
Truecrypt - Tommaso Gagliardoni

sabato 4 giugno
09:00 - 09:30 - Free as in Google: Cloud Computing e Liberta' -
Primavera De Filippi
09:30 - 10:00 - Cloud computing ed attivita' di impresa: la tutela dei
dati personali ed aziendali - Alessandro Mantelero
10:00 - 10:30 - La privacy dei piccoli - Paolo Giardini
10:30 - 11:00 - Anonymous for fun and profit - Simone Onofri

11:00 - 11:30 ----- break

11:30 - 12:00 - Il controllo dei dati nel cloud - Gianluca Moro
12:00 - 12:30 - Il leaking e la divulgazione di documenti riservati tra
diritto, etica e tecnologia - Giovanni Ziccardi
12:30 - 13:00 - L'utilizzo della PEC all'interno del processo civile
telematico alla luce delle regole tecniche del D.44 21-04-11: quale
privacy? - M. Morena Ragone, G. S. Barile

13:00 - 14:30 ----- pausa pranzo

14:30 - 15:00 - L’importanza della qualita' nel Web di Dati: modello di
sicurezza e privacy per la gestione dell’e-profile - Stefano Turchi
15:00 - 15:30 - Designed for democracy: pattern di interferenza tra
codici giuridici e codici informatici nei recenti casi di censura online
e offline - Alberto Cammozzo
15:30 - 16:00 - Le Nuvole dell’Internet del futuro all’orizzonte: fra
estrazione del lavoro degli utenti, oligopoli e controllo - Perla
Conoscenza
16:00 - 16:30 - ISO 27001 e cloud computing - Andrea Orsi

16:30 - 17:00 ----- break

17:00 - 17:30 - Dimostrare il fallimento delle intercettazioni online -
Claudio Agosti - Progetto Winton Smith
17:30 - 18:00 - L’introduzione del principio di Responsabilita' secondo
il Gruppo dei Garanti Europei - Monica Gobbato

POSTER - Tecnologie di face recognition e impatto sulla privacy: stato e
prospettive- Alberto Cammozzo - TagMeNot.info

 

Andrea Orsi - A.ma.di.r - Alumni Master Diritto della Rete
ISO 27001 e cloud computing
Qual e' il significato della certificazione ISO 27001 per i fornitori di
servizi cloud? Per l’utente puo' essere una discriminante per la scelta
del provider?
Questi sono i quesiti principali a cui il nostro intervento risponde dal
punto di vista dell’utente (business o customer) e del fornitore.
Quanto le nostre vite, o pezzi assemblabili di esse, si siano riversate
nel web, e' palese a tutti. Una parola (web) per indicare una delicata
catena in cui chi opera si propone spesso su una base autoreferenziale
sfruttando, a volte, l’inconsapevolezza dell’utente.
E’ prassi di tutti utilizzare servizi web percepiti come gratuiti o
barattati con un piccolo pezzo della nostra vita. La privacy e' moneta
di scambio, un diritto vessabile, come se la sua intangibilita' la
rendesse rigenerabile all’infinito.
Ma cosa comporta un’inevitabile sviluppo di una coscienza critica da
parte dell’utente finale della Rete (business o customer)?
Nel mercato dei provider di servizi cloud un vantaggio competitivo sara'
quello di uscire dall’autoreferenzialita', riuscire a portare le
evidenze in chiave piu' oggettiva e misurabile possibile delle modalita'
di trattamento dei dati di terzi, attraverso, per esempio, la
certificazione ISO 27001:2005. Tale norma rappresenta lo standard
internazionale per garantire l’integrita', la riservatezza e
disponibilita' dei dati; in generale, la sicurezza del patrimonio
informativo.
Questa e' la strada gia' intrapresa da opinion leader come Amazon ed
annunciata da altri come Microsoft. La nostra presentazione pone in
evidenza cosa comporti la conformita' alla norma ISO 27001 per i
fornitori di servizi cloud e cosa significhi il bollino di
certificazione.
top

 

L’AVVOCATO DIGITALE: QUANDO IL PROCESSO E’ TELEMATICO

il prossimo 27 maggio 2011 dalle ore 15.00 si terrà a Venezia - Mestre, presso l'Hotel Russot, il convegno Amadir "L'avvocato digitale: quando il processo è telematico. Il Punto d'Accesso telematico e le nuove regole tecniche del PCT". L'evento, organizzato in collaborazione con Giuffrè e patrocinato dall'Ordine Avvocati di Venezia, è gratuito e garantirà agli iscritti 3 crediti formativi, oltre a un credito di e-learning concesso gratuitamente dalla casa editrice. Le iscrizioni potranno avvenire come di consueto all'indirizzo info@amadir.it

Cosa
Quando 27/05/2011
da 02:30 pm al 06:30 pm
Dove Hotel Russot - Mestre - via Orlanda 4
Contact Email
Partecipanti Nicola Gargano, Maela Coccato
Aggiungi l'evento al calendario vCal
iCal

 

quando il processo è telematico

Programma dell'evento

Ore 15.00 -15.15 apertura e indirizzi di saluto
Ore 15.15-15.45 Dott.sa Sabrina Fatur – direttore del Tribunale dei minori di Trieste
• Il PCT: incidenza degli strumenti telematici sulla gestione della giustizia. Vantaggi e profili problematici. L’introduzione dell’obbligo di invio delle comunicazioni di cancelleria tramite PDA;
Ore 15.45-16.15 Ing.Giulio Borsari – Funzionario informatico presso il Ministero della Giustizia
• Il pro...cesso telematico tra vecchie e nuove regole tecniche.
Coffee break
Ore 16.30-17.00 Avv. Nicola Gargano – Studio Legale Gargano con sede a Bari e Milano – Tesoriere Amadir
• Gli strumenti telematici applicati alla digitalizzazione della giustizia, il punto di vista degli avvocati. Lo stato dell’arte nei Tribunali italiani e le prassi del PCT
Ore 17.00-17.30 Ing. Paolo della Costanza – Responsabile PDA Giuffrè Informatica
• Il PDA privato: l’esperienza Giuffrè. Dimostrazione pratica.
Ore 17.30-18.00 Spazio domande e conclusioni

Modera: avv. Maela Coccato- Foro di Venezia, Segretario Amadir
Sono stati invitati a partecipare magistrati del foro di Venezia, Padova e Trieste.

per info e iscrizioni: info@amadir.it

Ulteriori informazioni su questo evento…

Post eventum: Bit in the sky cloud computing. Opportunità di business, problemi giuridici e prospettive regolamentative

Post eventum relativo al convegno Bit in the sky: cloud computing. Opportunità di business, problemi giuridici e prospettive regolamentative, tenutosi a Roma presso la sala conferenze INPDAP il 25.3.2011

Il 25 marzo si è svolto a Roma presso la sede INPDAP in Via S. Croce il convegno interdisciplinare“Bit in the Sky: Cloud Computing, opportunità di business, problemi giuridici e prospettive di regolamentazione” con importanti relatori che hanno esposto i propri rilievi di carattere non solo giuridico dottrinale ma anche tecnico pratico sul tema del Cloud Computing, tema tanto affascinante quanto attuale.

 

Oltre l’ attualità, il cloud computing rappresenta veramente una rivoluzione o è piuttosto assimilabile a una versione potenziata del vecchio outsourcing? L’illuminante panoramica sulla genesi del cloud offerta da Giovanni Ziccardi, Professore Ordinario di Informatica Giuridica presso l’Università degli studi di Milano nonché Coordinatore Scientifico di A.MA.DI.R  ci rivela che ancora una volta in medio veritas. Il cloud computing è un’ architettura innovativa ma il concetto di base non è del tutto nuovo: anche negli anni 80 infatti i nostri dati non erano a nostra diposizione nei vecchi terminali. Negli ultimi vent’anni invece le cose sono cambiate : c’è stata l’esplosione della disponibilita' di storage e della potenza di calcolo, la banda larga per tutti, migliaia di nostre informazioni si trovano sulle caselle di posta elettronica di Gmail e Yahoo, le nostre foto sono su Facebook e tratti della nostra vita quotidiana su Youtube. Con Android tutti i dati del nostro cellulare sono recuperabili, collocati non piu' sul device ma ormai, “sulle nuvole”. Eccoci quindi nell’era dove l’utente medio chiama “servizio on line” ciò che è architettura cloud, un'architettura innovativa  che piu' di una rivoluzione sembra una rivelazione : “siamo già tutti cloud”… viviamo nel cloud senza esserne consapevoli !!!

 

E' nell’era del “cloud inconsapevole”  che hanno cominciato ad affiorare offerte di “fantomatici” servizi,  e con esse proposte contrattuali che siamo chiamati a valutare quali operatori del diritto e della Rete. I profili contrattualistici sono stati esaminati da Pierluigi Perri, Avvocato e Ricercatore in informatica giuridica presso l’Università di Milano. Egli, preso atto della connaturata transnazionalità del servizio di cloud, ha esposto una lista ragionata ed esaustiva delle clausole auspicabili in un contratto dando alla platea un’esposizione chiara del tema.

 

E ancora: Come scegliere il provider che offre un servizio di cloud?  La risposta a questa domanda è stata data dal relatore Andrea Orsi, socio A.MA.DI.R. e consulente di Advision S.r.l. di Padova. Sul tema è stato evidenziato come il bollino ISO/ILEC 27001:2005 offra, per il lato provider, regole per generare una buona pratica e, lato utente, la certificazione di garanzie basilari quali confidentiability, integrity e availability.

 

Roberto Baldoni, Professore di Sistemi Distribuiti all’Università Sapienza di Roma, ha riportato un’esemplificativa case history sulle problematiche di privacy emerse nell’ambito deii sistemi finanziari. Ha ripreso le fila sull’essenza del fenomeno cloud evidenziando che non si tratta di un concetto monolitico e unitario bensi' caratterizzato da diverse “manifestazioni” che vanno dal public cloud al private cloud.

 

Affrontate le problematiche cardine della vita del dato, delle implicazioni in tema di privacy, dei criteri orientativi per la scelta di un provider e dei profili contrattualistici, ci si e' chiesti perchè scegliere il cloud. Ottimizzazione delle risorse e trasferimento di responsabilità al cloud provider? Quali però i rischi conseguenti?  Il "crimine sulle nuvole" è stato inserito all’ottavo posto della Top Ten Crimes 2011. Data infection e del data theft ricordano che le problematiche connesse al cloud sono riservatezza, sicurezza e impearmeabilità dagli attacchi informatici.

 

Un ringraziamento ai relatori per i preziosi contributi, al nostro Presidente Claudia del Re, a Maria Alessandra Rossi in rappresentanza di I-com e infine, un grazie alla partecipe platea che ha stimolato un interessante dibattito.

 

Federica Mingotti

Le slides relative alle relazioni sono disponibili ai seguenti link:

Slides avv. Pierluigi Perri

Slides Prof. Giovanni Ziccardi

Slides dott. Andrea Orsi

Post Eventum tavola rotonda dal titolo "Il cambiamento, caratteristica connaturata al diritto delle nuove tecnologie: novità, metodi e prospettive".

Post eventum relativo Tavola rotonda conclusiva del master "Internet e Diritti" organizzato dal CSIG di Bari in data 8.5.2010

Lo scorso 8 giugno 2010 alle ore 15.00 si è svolta a Bari presso la Sala Biblioteca del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari la tavola rotonda dal titolo "Il cambiamento, caratteristica connaturata al diritto  delle nuove tecnologie: novità, metodi e prospettive".

L'incontro ha concluso il master "Internet e Diritti" organizzato dal CSIG di Bari e ha visto la partecipazione la partecipazione dell'avv. Massimo Melica, Presidente del CSIG Italia, dell'avv. Ennio Del Turco, Presidente del CSIG Bari, del fondatore e Presidente onorario del Circolo dei Giursisti Telematici, avv. Fabrizio Sigillò, e di A.Ma.Di.R. in persona del Presidente, avv. Claudia Del Re.

Oltre alla partecipazione dei presidenti la tavola rotonda ha visto la partecipazione dell' Avv. Guido Scorza del foro di Roma in veste di moderatore, dell'Avv. Adriana Augenti ed, in videoconferenza il Prof. Giovanni Pascuzzi - Ordinario di Diritto Privato Comparato - presso l'Università degli Studi di Trento.

Numerosi gli spunti di discussione e riflessione. In particolare ogni relatore ha ricordato, ognuno nella propria esperienza associativa e professionale, i problemi principali del diritto delle nuove tecnologie.

I lavori si sono aperti con l'intervento in video conferenza del prof. Pascuzzi che ha introdotto i lavori parlando del difficile rapporto tra i repentini cambiamenti tecnologici e le continue difficoltà delle norme a reggere il passo dell'evoluzione tecnologia.

A seguito di tale spunto di discussione si sono discussi svariati esempi di disallineamento tra diritto e tecnologia con riguardo al processo telematico e a firme elettroniche, sulle quali si è soffermato l'avv. Sigillò, nonché riguardo alla legge sul diritto d'autore sulle quali si sono soffermati l'avv. Scorza e l'avv. Del Re che hanno sollevato il problema della mancanza di una norma tecnica che definisca il concetto di opera degradata.

Tuttavia tra gli spunti emersi durante la tavola rotonda non si è parlato solo di regole tecniche mai emanate e che impediscono alle problematiche tecniche di coordinarsi con quelle giuridiche, ma anche di nuove tecnologie  e giovani professionisti e, in quest'ottica, l'avv. Del Re ha esplicato la  delicata funzione svolta da A.Ma.Di.R. (associazione costituita per lo più da giovani professionisti) nell'avvicinare i giovani professionisti al diritto delle nuove tecnologie.

Tra gli argomenti trattati ha trovato spazio anche il difficile rapporto tra  internet, diritto ed economia, problematica sollevata dall'avv. Melica il quale ha rimarcato come, a volte, scelte legislative apparentemente penalizzanti rispetto alla diffusione delle tecnologie informatiche, dipendano da delicate  politiche economiche che impongono delle limitazioni alla loro diffusione.

Si è poi aperto il dibattito tra il pubblico. Ci si è chiesti quali possano essere le soluzioni per un futuro diverso che possa contribuire ad abbattere il fenomeno del "Digital Divide" tra professionisti, nel settore del diritto delle nuove tecnologie.

Un ultimo giro di microfono per provare a dare delle risposte e per affidare al futuro un sogno: quale legge per un futuro migliore?

La giornata si è chiusa con la cerimonia di consegna degli attestati ai corsisti, augurando anche a loro prospettive nuove per un diritto nuovo con tecnologie nuove.


Un mese dopo il Convegno A.MA.DI.R. "Profili e problematiche dei diritti di proprietà industriale in Rete"

Una riflessione del Presidente di A.MA.DI.R. sul Convegno organizzato a Firenze il 21 maggio 2010 sul tema "Profili e Problematiche dei diritti di proprietà industriale in Rete" ad un mese di distanza dall'evento.

21 maggio 2010-21 giugno 2010.

 

E' trascorso un mese dal giorno del Convegno che A.MA.DI.R ha organizzato a Firenze, presso la Sala Auditorium dell'Ente Cassa di Risparmio, in una cornice prestigiosa all'ombra della Cupola del Brunelleschi.

 

Il tema del Convegno è stato “Profili e Problematiche dei diritti di proprietà industriale in Rete” ed ha rappresentato il primo grande evento dal carattere scientifico che A.MA.DI.R ha voluto organizzare per i suoi associati e per gli ospiti, fiorentini e non, invitati all'incontro.

 

A.MA.DI.R. si è sinora distinta nell'impegno di “alfabetizzazione informatica” del mondo forense con l'organizzazione di iniziative, seminari e convegni sul nuovo processo telematico e sull’utilizzo delle strumentazioni informatiche di cui l'avvocato odierno può o, addirittura, deve dotarsi. Ma, da associazione giovane qual è, sta iniziando ora a cimentarsi in occasioni di confronto dal tenore maggiormente scientifico. Come il Presidente di A.MA.DI.R. è solito dire, il 21 maggio si è celebrato il battesimo di A.MA.DI.R. nella trattazione dei “grandi” temi che riguardano il mondo di Internet.

 

E non a caso, infatti, l'ha voluto fare invitando un cast di attori di tutto rispetto. Anzi, un cast quasi “provocatorio”, la cui selezione è stata meditata con cura.

 

La provocazione è consistita nell'aver fatto sedere, l'uno a fianco dell'altro, uno dei “Guru” della Proprietà Industriale, il Prof. Avv. Luigi Ubertazzi, professore ordinario di Diritto Industriale dell'Università degli Studi di Pavia, nella sua impeccabile veste di moderatore e alcuni fra i più bravi e giovani “avventurieri” del mondo della proprietà intellettuale sul Web: gli avvocati e blogger (e pure un po' “pirati”) Guido Scorza e Marco Scialdone. Due mondi a confronto che non possono, ormai, fare a meno l'uno dell'altro. L'uno, quello delle nuove leve, perché tanto deve agli studi sulla  proprietà intellettuale del Prof. Avv. Ubertazzi, l'altro, quello istituzionale - accademico, perché non può esimersi dal confrontarsi con chi, oggigiorno, intende attualizzare la proprietà intellettuale. La “provocatorietà” dell'incontro si è spinta al punto da invitare, in mezzo ad alcuni degli esponenti più rappresentativi dell'attuale multiformità del panorama della proprietà intellettuale in Italia, anche il mondo dell'industria e dei professionisti che della concretizzazione della proprietà intellettuale fanno il loro mestiere: il designer e professore Stefano Maria Bettega, direttore dell'ISIA di Firenze (Istituto Superiore Industrie Artistiche). La presenza di un designer era, infatti,  fondamentale per comprendere le difficoltà che un artista può incontrare nell'immettere in Rete le sue opere e anche per conoscere il punto di vista di un “non giurista”, che molte volte è in grado di fornire spunti o prospettive ben più innovative di quelle proposte dal legislatore.

Infine, la compagine femminile del cast era composta dalla Dott.ssa Rita Rossi, responsabile dell'unità degli aspetti legali e contrattuali del Registro Italiano del Nic.it presso il C.N.R. e dall' Avv. Claudia Del Re, avvocato e dottoranda di ricerca in Proprietà Industriale presso l'Università degli Studi di Parma, nonchè Presidente di A.MA.DI.R. e, quindi, per diversi motivi, “padrona di casa”. L'una è espressione di una realtà consolidata ed istituzionale quale il CNR, che ben faceva da contraltare femminile al Prof. Avv. Ubertazzi, l'altra è espressione del mondo dei giovani studiosi, che credono ancora nell’importanza del confronto tra appassionati della materia. Il trait d'union femminile, quindi, tra gli avvocati Scorza e Scialdone.

 

Vedere unite queste differenti realtà, che poi altro non sono se non le facce di un'unica medaglia, ossia la proprietà intellettuale con i suoi profili e problematiche negli anni 2000, è stato davvero affascinante. Di sicuro rischioso, in qualche modo, perché obiettivamente l'unione di differenti realtà poteva generare incomunicabilità. Ma così non è stato.

 

L'encomiabile direzione dei lavori del Prof. Avv. Ubertazzi ha saputo accogliere, criticare o avallare ogni punto di vista offerto dai relatori. I quali, ed è stata forse questa la vera ricchezza del  Convegno, si sono mantenuti rigorosamente fedeli alla loro realtà, provenienza e soprattutto al ruolo che si sono dati nel mondo della proprietà intellettuale.

 

L'avvocato Guido Scorza, nel difficile compito di illustrare la tutela delle opere dell'ingegno in Internet data la vastità assoluta del tema, ha saputo  illustrare la mutevolezza del diritto d’autore che, da diritto tutelato mediante formule sacramentali analoghe a quelle delle maledizioni fiabesche, è approdato alle reti telematiche ed è costantemente oggetto di nuove analisi e speculazioni da parte del legislatore e delle corti. Fra i recenti casi citati nel corso dell’incalzante relazione, infatti, si ricordano il caso FAPAV/Telecom e RTI/Youtube, dove problemi classici della tutela autoriale si son dovuti scontrare con le peculiarità offerte dalle nuove tecnologie. L'avvocato Claudia Del Re, partendo proprio da alcune considerazioni dell'avv. Scorza, si è addentrata nei nuovi fenomeni di contraffazioni di marchi d'impresa che necessariamente il Web presenta, cercando di porsi e porre la domanda se, poi, tali nuove forme di contraffazione siano davvero così nuove o se, in realtà, è la nozione di marchio d'impresa che cambia. E proprio da questa considerazione la Dott.ssa Rossi ha parlato a lungo, e con dovizia di particolari, delle violazioni dei marchi a mezzo dell'adozione di nomi a dominio identici e/o simili a questi ultimi e dei rimedi che il nostro Registro.it mette a disposizione degli utenti.

 

A dir poco interessante, poi, è stato il passaggio di testimone successivo, quando, cioè, dopo gli interventi più strettamente ricostruttivi di Scorza, Del Re e Rossi, il microfono è passato nelle mani dell'avvocato Scialdone e del Prof. Bettega. Il primo, un avvocato interessato di Machinima, che ha saputo parlare, con linguaggio semplice e appassionato, dei problemi creati dai cosiddetti user generated content, ovvero quei contenuti generati dagli utenti sfruttando piattaforme messe a disposizione dai produttori, in particolare dai produttori di videogiochi. Quid iuris se l’utente, invece che fruitore passivo dell’opera dell’ingegno, diventa a sua volta “autore” guidando un determinato personaggio affinchè compia attività non strettamente strumentali al prosieguo del videogioco ma rispondenti ad un copione scritto proprio dall’utente? A questa domanda, purtroppo, neanche il parterre del Convegno ha saputo fornire una risposta univoca. Il secondo, un designer,  ha illustrato i filmati degli studenti della sua Scuola alle prese con il rispetto del diritto d'autore e la vita delle opere di design che riescono con difficoltà a trovare un “loro posto nel mondo della Rete”. Entrambi, forti del coraggio di rappresentare temi di grande attualità, si sono saputi meritare le incursioni del sapiente Prof. Avv. Ubertazzi che interveniva spesso per commentare, apprezzare e, perchè no, sorprendersi divertito dei risultati presentati dai due relatori. E qui, più che mai, si toccava con mano come i vari mondi della proprietà intellettuale si sono saputi “vedere” e “studiare”: quello più tradizionale e quello delle nuove leve e dei professionisti/utenti.

 

Questo, racchiuso in poche righe, è l'ardire e l'ardore del Convegno A.MA.DI.R. tenutosi a Firenze lo scorso 21 maggio 2010.

 

Ci si augura che sia solo il primo di una lunga serie di incontri scientifici che A.MA.DI.R. ha in programma nel prosieguo della sua attività associativa. Ma, si sa, il primo amore non si scorda mai. Soprattutto se il primo è stato un amore così “coraggioso” come questo.

 

Il Convegno si è concluso, poi, con le accorate parole del Prof. Avv. Ubertazzi che, al termine dei lavori, dopo aver ascoltato le parole degli intervenuti, si è guardato intorno e, rivolto alla platea, ha esclamato a gran voce che “occorre dare spazio ai giovani”. Quasi a voler dire che tutti i relatori, seppure nella loro differenza, anche d'età, sono stati ingredienti indispensabili per inquadrare le problematiche della proprietà intellettuale in Rete ma anche, e soprattutto, che la proprietà intellettuale è ancora giovane ed attuale. E proprio grazie alla Rete.

 

Claudia Del Re

 

IL CASO DIGITALE

Si tratta dell'analisi di una o più sentenze che diano adito al commento su una questione a carattere generale.

“DALL’UTENTE-SPETTATORE ALL’UTENTE-CONSUMATORE NUOVI SCENARI DELLA DISCIPLINA SUI SERVIZI MEDIA AUDIOVISIVI IN UNA PRONUNZIA DEL TAR LAZIO 2009”- Deborah BIANCHI
La nuova disciplina sui servizi media audiovisivi inaugurata dal recepimento nel nostro sistema della Direttiva Servizi media audiovisivi o Direttiva SMA( DIR 65/07/CE) mediante il Testo unico dei servizi di media audiovisivi o Decreto Romani segna il tramonto della figura del telespettatore. Il passaggio da utente-spettatore a utente-consumatore si rivela una scelta vantaggiosa per la parte debole del rapporto fornitore di servizi audiovisivi-cliente.

FIRENZE 21 MAGGIO 2010 - "PROFILI E PROBLEMATICHE DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE E INDUSTRIALE IN RETE"

Convegno organizzato da AMADIR il prossimo 21 maggio 2010 all'Auditorium Sala Ente Cassa di Risparmio di Firenze , Via Folco Portinari, n. 5/r. Firenze.

Cosa
Quando 21/05/2010
da 03:00 pm al 06:30 pm
Dove Firenze
Contact Email
Partecipanti PROF. AVV. Luigi Carlo Ubertazzi;, AVV. Guido Scorza;, AVV. Claudia Del Re;, DR. Rita Rossi;, AVV. Marco Scialdone;, AVV. Stefano Maria Bettega;, DR. Nicola Briani;
Aggiungi l'evento al calendario vCal
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CONVEGNO AMADIR - FIRENZE "PROFILI E PROBLEMATICHE DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE E INDUSTRIALE IN RETE"

 
Firenze - locandina


Convegno organizzato da AMADIR il prossimo 21 maggio 2010 all'Auditorium Sala Ente Cassa di Risparmio di Firenze , Via Folco Portinari, n. 5/r. Firenze.

di seguito il programma completo dei lavori:

ore 14.30 Registrazione partecipanti.

Moderatore del Convegno il Prof. Avv. Luigi Carlo Ubertazzi
Professore Ordinario di Diritto Industriale, Università degli Studi di Pavia

Ore 15.00 Guido Scorza (Avvocato, docente universitario): La tutela delle opere dell'ingegno in Internet.

Ore 15.20 Claudia Del Re (Avvocato, Dottoranda di Ricerca in Diritto della Proprietà Industriale e Concorrenza, Università degli Studi di Parma): Le nuove ipotesi di contraffazione connesse all'utilizzo dei marchi nelle reti telematiche.

Ore 15.40 Rita Rossi (Responsabile dell'unita' aspetti legali e contrattuali del Registro Italiano NIC.it): Un caso paradigmatico di conflitto tra Rete e diritti di proprietà industriale: i nomi a dominio e le procedure di riassegnazione nel Registro.it.

Ore 16.00 Coffee break

Ore 16.30 Marco Scialdone (Avvocato, docente in Digital Copyright presso la Link Campus University di Roma): Play Machinima Law:il bilanciamento tra la creatività degli utenti e la tutela dei diritti di proprietà intellettuale dei produttori di videogame.

Ore 16.50 Stefano Maria Bettega (Designer, Direttore I.S.I.A. Firenze –Istituto Superiore Industrie Artistiche-): Il designer e la tutela delle sue creazioni in Rete.

Ore 17.15 Nicola Briani (Web Marketing Consultant presso Var Group S.p.a.): Il web marketing in 10 minuti.

Ore 17.25-18.00 Luigi Carlo Ubertazzi: Dibattito e chiusura dei lavori.

La partecipazione è gratuita ed è valida per l’attribuzione di 3 crediti formativi

Per informazioni ed iscrizioni* al convegno inviare entro il 18/05/2010 una e-mail o un fax a:
info@amadir.it
Fax 049/21064376

*fino ad esaurimento dei 100 posti disponibili

A.MA.DI.R.
Associazione Alumni Master Diritto della Rete
Via Ugo Foscolo, n. 10
35131 PADOVA
www.amadir.it


tavola rotonda "Il cambiamento, caratteristica connaturata al diritto delle nuove tecnologie: novità, metodi e prospettive"

Cosa
Quando 08/06/2010
da 03:00 pm al 06:30 pm
Dove Biblioteca Consiglio dell’Ordine
Partecipanti Avv. C. Del Re
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Il prossimo 8 giugno 2010 h. 15.00 viene organizzata dal CSIG di Bari la tavola rotonda "Il cambiamento, caratteristica connaturata al diritto delle nuove tecnologie: novità, metodi e prospettive". L'incontro si tiene a Bari, presso la Biblioteca Consiglio dell'Ordine (VI piano Palazzo di Giustizia) e vede la partecipazione dell'avv. Massimo Melica, Presidente di CSIG, del fondatore del Circolo dei Giursisti Telematici, avv. Fabrizio Sigillò, e di AMADIR in persona del Presidente, l'avv. Claudia Del Re.

Invitiamo all'iniziativa tutti gli associati

Di seguito il programma dell'evento:

IL CAMBIAMENTO, CARATTERISTICA CONNATURATA AL DIRITTO DELLE NUOVE TECNOLOGIE: NOVITÀ, METODI E PROSPETTIVE
Evento Finale – Consegna Attestati

martedì 8 giugno 2010 ore 15.00

Modera
GUIDO SCORZA
Presidente Istituto per le Politiche dell'Innovazione
Intervengono
MASSIMO MELICA - Presidente CSIG Italia
FABRIZIO SIGILLÒ - Presidente Circolo Giuristi Telematici
CLAUDIA DEL RE - Presidente A.MA.DI.R.
Intervento in videoconferenza
GIOVANNI PASCUZZI - Ordinario di Diritto Privato Comparato – Università degli Studi di Trento

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