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Quando il processo non è più telematico: PECcato!

un caso di "digital divide" nella giustizia italiana

 

Come sapete, lo scorso 19 novembre si è completato il passaggio del processo civile telematico dalla vecchia piattaforma basata su gestore centrale e CPECPT alla PEC tradizionale che ogni avvocato, ai sensi del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, doveva comunicare al proprio ordine entro il 29.11.2009

 

Dal 19 novembre scorso dunque, i biglietti di cancelleria telematici - come prescritto dalle regole tecniche del ministero della giustizia del 18.4.2011 ed in applicazione del decreto legge 29 novembre 2009 n. 193 successivamente convertito nella legge 22 febbraio 2010 - verranno inviati non più presso la Casella di Posta Elettronica Certificata per il Processo Civile Telematico (CPECPT) raggiungibile presso punti di accesso privati o gestiti direttamente dagli ordini, ma direttamente all’indirizzo PEC comunicato da ogni avvocato al proprio ordine di appartenenza ai sensi decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.

 

Sul funzionamento dei due sistemi, non mi soffermo rimandando i gentili lettori alle slide proiettate nel corso del convegno Amadir: “l’avvocato digitale: quando il processo è telematico”tenutosi a Venezia lo scorso 27 maggio".

L’associazione Amadir si è come sempre impegnata con successo nella formazione dei colleghi sulle novità in tema di informatizzazione del processo civile e, anche in occasione del convegno dello scorso 27.5.2011 i relatori intervenuti (Avv.ti Maela Coccato e Nicola Gargano rispettivamente presidente e vicepresidenti Amadir, l’ing. Giulio Borsari del Ministero della Giustizia, l’ing. Paolo della Costanza di Giuffrè Informatica e la Dott.sa Sabrina Fatur, direttore del Tribunale dei minori di Trieste) illustrarono ai colleghi veneti le importanti novità in tema di processo civile telematico, focalizzandosi anche sull’imminente passaggio alla PEC avvenuto poi il 19 novembre scorso.

Un passaggio quest’ultimo che, anche in considerazione di quanto emerso nel convegno veneziano, sarebbe dovuto avvenire in maniera assolutamente indolore, consentendo agli avvocati una perfetta continuità, tanto nella ricezione degli atti quanto nel deposito di atti telematici a valore legale.

Ad oggi infatti, a fronte di ben 4 distretti di Corti di Appello e 19 Tribunali dove le comunicazioni di cancelleria telematiche sono già attive e rivestono completo valore legale, non possono essere giustificati ritardi nel passaggio da una piattaforma ad un'altra e soprattutto, tali ritardi ed inconvenienti, non possono certo ricadere sui principali utenti del sistema giustizia, ovvero gli avvocati.

Tante promesse purtroppo rimaste su carta, poiché, nel momento in cui si scrive, molti tra i principali ordini italiani, non hanno ancora comunicato gli albi completi di indirizzo PEC. Le cause di tale enorme disguido, sono purtroppo sconosciute e, divulgare ad oggi quelle che in gergo vengono chiamate  “voci di corridoio” non apparirebbe corretto.

Tuttavia, quel che più conta è che un passaggio definito qualche mese fa come “indolore”, è stato talmente “doloroso” da lasciare migliaia di colleghi ancora in balia della vecchia carta e costringendoli a chilometriche code in cancelleria per ritirare i propri biglietti di cancelleria, in quei distretti di corti di appello dove gli ufficiali giudiziari non bussano da tempo alle porte degli studi.

Per comprendere meglio l’estrema gravità della situazione riporto in questa sede uno stralcio di una Ordinanza del Tribunale Milano III sez. civile - 13 gennaio 2010 – dott.sa Terni

….Deve preliminarmente esaminarsi l'eccezione relativa alla tardività del reclamo, sollevata dalla reclamata. Assume quest'ultima che poiché il provvedimento impugnato è stato depositato il giorno 10 novembre 2009, e comunicato alle parti per via telematica lo stesso giorno, il reclamo è tardivo, in quanto proposto con atto depositato il 18 dicembre 2009. L’eccezione è fondata….. Ai sensi dell'art 51 della legge 6/8/2008 n. 133 le notificazioni e comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, relativa al processo telematico, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alla parte costituita e al consulente che non hanno comunicato l'indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la cancelleria.

Dunque poiché l'Avv. non risulta essere compreso tra i soggetti muniti di casella di posta elettronica abilitata, la comunicazione dell'ordinanza reclamata è avvenuta mediante deposito in cancelleria, cosicché dalla data di deposito decorrono i termini per proporre reclamo avverso il provvedimento.

Dunque nessun rilievo assume la circostanza che il difensore della parte reclamante non sia dotato di "smart Card" come dedotto dallo stesso alla udienza, necessaria solo ai fini della c.d. firma digitale, dato che lo stesso difensore , privo di una propria casella di posta elettronica, non può essere destinatario di alcun avviso telematico .

Ne consegue che, fin dallo scorso sabato 19 novembre i numerosi colleghi che operano su fori quali quello milanese, ma iscritti ad albi che non hanno ancora inviato i propri elenchi aggiornati, potrebbero subire ingenti danni alla propria attività professionale.

Di questi danni tuttavia ne risponderanno i singoli malcapitati professionisti, poichè ne i loro clienti e ne tantomeno le compagnie che assicurano la loro attività professionale, sono a conoscenza  della grave situazione finora descritta.

Non v’è dubbio che una previsione più graduale del passaggio alla posta elettronica certificata – magari mantenendo in vita il gestore centrale, quantomeno fino al completamento delle operazioni di censimento delle PEC degli avvocati – avrebbe sicuramente giovato a tutti quegli utenti che, per mancanza di organizzazione delle istituzioni, si trovano oggi coinvolti in una sorta di “digital divide”  del processo civile telematico, con il rischio peraltro di gravi responsabilità professionali.

to be continued...

Nicola Gargano

 

Slide Avv. Gargano - Quando il processo è telematico

Slide Ing. Borsari - Quando il processo è telematico

Ordinanza del Tribunale Milano III sez. civile - 13 gennaio 2010 – dott.sa Terni

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